DISEGNO DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di garantire la biodiversità e di assicurare la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica ha l'obiettivo di:

          a) produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali;

          b) tutelare la biodiversità agricola e naturale e il paesaggio;

          c) contribuire al benessere degli animali, alla fertilità dei suoli e alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, favorendo in tale modo la riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, la conservazione e il risanamento ambientale, nonché l'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.

      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il

 

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quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione.
      3. Il prodotto proveniente da agricoltura biologica è quello che ha ottenuto la certificazione di conformità al metodo di cui al comma 1 relativamente ad ogni fase del processo di produzione e di preparazione.
      4. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.
      5. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Art. 3.
(Autorità competenti nazionali e locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, ivi compresa la vigilanza. Il Ministero, inoltre, è l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento, nonché del regolamento (CE) n. 223/2003 della Com- missione, del 5 febbraio 2003, e successive modificazioni.
      2. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura di cui ai regolamenti comunitari indicati nel comma 1.

 

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      3. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi, di cui all'articolo 11 del regolamento, e successive modificazioni, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.
      4. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.

Art. 4.
(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumano carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
      2. I distretti biologici, nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», definisce, con proprio decreto, d'intesa con

 

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la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici, che devono prevedere anche le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 5.
(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti all'attuazione della presente legge, presso il Ministero continua a operare il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. Il Comitato consultivo di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito alle tematiche tecniche e alle questioni inerenti all'agricoltura biologica.
      3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato consultivo di cui al comma 1 e con apposito decreto del Ministro, possono essere costituite commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.
      4. La partecipazione al Comitato consultivo di cui al comma 1 e alle commissioni tecniche costituite ai sensi del comma 3 non comporta attribuzione di compensi.

 

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Art. 6.
(Intese di filiera).

      1. Tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive dell'agricoltura biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica.
      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere le opportune iniziative per promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto.

Art. 7.
(Organizzazioni dei produttori).

      1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 8.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui al regolamento è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge. Quando nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico», «acquacoltura biologica» e «apicoltura biologica» sono considerati equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica.

 

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      2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale, tale intendendosi il soggetto che acquisti dal venditore al dettaglio.
      3. Con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.
(Logo nazionale).

      1. È istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.
      2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.

Art. 10.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e di promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, il Ministero, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione che mettano in rilievo le caratteristiche

 

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intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, di metodi di produzione specifica, di aspetti nutrizionali, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente.
      2. Con decreti del Ministro, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono approvati i programmi relativi alle iniziative di cui al comma 1.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, esse sono riservate ai prodotti recanti nell'etichetta il logo previsto dal regolamento, eventualmente abbinato al logo nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 11.
(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 12.
(Produzioni animali).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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appositi disciplinari di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 13.
(Acquacoltura biologica).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 14.
(Produzioni vinicole).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione del vino da agricoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 15.
(Prodotti per l'impiego su sementi, su materiale di propagazione e su piante).

      1. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere

 

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della Conferenza Stato-regioni, è disciplinato l'impiego, su sementi, su materiale di propagazione e su piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai princìpi e alle norme stabiliti dal regolamento.

Art. 16.
(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
      2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi negli agroecosistemi locali da almeno venticinque anni, minacciati da erosione genetica oppure non più coltivati sul territorio nazionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o di altri Paesi, o presso privati, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione, se non già iscritti nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie.
      3. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito un apposito registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

Capo III
SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 17.
(Organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero, ai sensi

 

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dell'articolo 20, a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi del regolamento sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati secondo la norma EN 45011 o la guida ISO 65.
      2. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

Art. 18.
(Operatori).

      1. Gli operatori, come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e che si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero.

Art. 19.
(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.

 

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      2. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti di cui all'articolo 20, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere dei quali i predetti iscritti negli elenchi si servono per esercitare la propria attività.
      3. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
      4. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
      5. Il Comitato esprime, entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

          a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

          b) alle modifiche degli atti e della documentazione presentati per la richiesta di autorizzazione.

      6. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

Art. 20.
(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal regolamento vigente e dalla presente legge secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato nella tariffa prevista dal comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza.

 

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      2. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo la tariffa determinata, sulla base del costo effettivo del servizio, con apposito decreto del Ministro, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nei decreti di cui ai commi 1 e 2. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 6. Gli organismi di controllo e certificazione che intendono esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione devono essere riconosciuti dal Ministero. Tale riconoscimento è conseguente all'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e non costituisce atto autorizzativo autonomo.
      4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.
      5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, fatte salve ulteriori disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. L'autorizzazione non è trasferibile, ha validità quadriennale ed è rinnovabile. Agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione
 

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si tiene conto anche della valutazione delle irregolarità e delle infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza.
      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, la documentazione attestante la validità e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, il Ministro, con apposito decreto, può rinnovare l'autorizzazione di cui al comma 1. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma, e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di autorizzazione, l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare.
      8. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.
      9. Qualora siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 3, il Ministro, su proposta della regione, della provincia autonoma o dell'Autorità preposta alla vigilanza, previa diffida a regolarizzare la propria situazione, sentito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, con decreto motivato dispone la revoca dell'autorizzazione all'organismo di controllo e certificazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.
 

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      10. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti riguardanti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema, statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo, entro quindici giorni dalla data di approvazione formale di tali modifiche. Gli organismi di controllo e certificazione devono accompagnare la richiesta di variazione con una relazione dettagliata, motivando la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta. Il Ministero, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, entro un mese dalla data di ricezione della documentazione, esprime il proprio parere.

Art. 21.
(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:

          a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;

          b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;

          c) essere corredato da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;

          d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

 

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      2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.
      3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani-tipo di controllo.
      4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.
      5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.
      6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.
      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi curricula.

Art. 22.
(Attestato di idoneità e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore entro

 

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sessanta giorni dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e di trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.
      3. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di certificazione l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato, la frequenza, le modalità e i destinatari dell'invio sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 23.
(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività e le successive variazioni alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia delle notifiche alle regioni o alle province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite delle pubbliche amministrazioni nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando prova allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma competente.
      2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità del sistema di controllo e certificazione. L'organismo di

 

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controllo al quale l'operatore ha formalmente comunicato la disdetta dall'assoggettamento, entro un mese, è tenuto a trasmettere al nuovo organismo di controllo tutte le informazioni relative all'operatore stesso riguardanti l'ultimo biennio o l'eventuale minore periodo di attività.
      3. La notifica, sottoscritta ai sensi della normativa vigente dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. I contenuti e le modalità della notifica sono stabiliti con il decreto del Ministro di cui all'articolo 24, comma 1.
      4. Il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo nonché la decorrenza del periodo di conversione sono individuati dalla data più recente tra la data della trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma e quella della trasmissione all'organismo di controllo e certificazione.
      5. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali.
      6. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all'organismo di controllo e certificazione sono definiti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.
      7. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alla regione o alla provincia autonoma con le modalità previste al comma 1.

Art. 24.
(Modulistica).

      1. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo

 

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di cui all'articolo 5, da adottare entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i contenuti per la redazione e la trasmissione della modulistica da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione nonché degli elenchi di cui agli articoli 25 e 26.

Art. 25.
(Elenchi degli operatori).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo le categorie delle attività previste dal regolamento. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 23 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
      2. L'iscrizione negli elenchi regionali individua gli operatori dell'agricoltura biologica riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 22, anche al fine di usufruire delle agevolazioni e delle provvidenze pubbliche.
      3. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
      4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo.
      5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

Art. 26.
(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

 

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      2. Gli organismi di controllo e certificazione iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono tenuti a:

          a) trasmettere al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente, nonché l'elenco degli operatori controllati, che hanno notificato la propria attività e che sono stati riconosciuti idonei, previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento; entro il 31 marzo di ogni anno, eventuali integrazioni o modifiche all'elenco degli operatori controllati, previsto dal citato articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento;

          b) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando tali dati per un periodo minimo di cinque anni;

          c) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

          d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

          e) consegnare al Ministero, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione;

          f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con scadenza da definire con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato

 

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di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento, e successive modificazioni; ogni nominativo iscritto nell'elenco deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;

          g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011, conservandone prova documentale;

          h) dare immediatamente comunicazione al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle violazioni e delle relative sanzioni emesse in via definitiva nei confronti degli operatori.

      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

Art. 27.
(Vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Art. 28.
(Sistema sanzionatorio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni da applicare

 

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a carico degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione per l'inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il settore dell'agricoltura biologica.

Capo IV
IMPORTAZIONI

Art. 29.
(Importatori).

      1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, si attengono alle disposizioni previste dall'articolo 23 della presente legge. La notifica dell'inizio dell'attività è trasmessa al Ministero e copia della stessa è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo e certificazione autorizzato ai sensi dell'articolo 20, cui l'operatore fa dichiarazione di assoggettamento.
      2. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Possono accedere all'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
      3. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importazione,

 

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i contenuti della richiesta, nonché le modalità con le quali può essere concessa l'autorizzazione all'importazione.
      4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblico.

Art. 30.
(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

      1. In attesa dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge.
      2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi ai sensi del regolamento è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale, il quale opera secondo le procedure stabilite dal Ministro con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un'attestazione di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione.

 

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      4. L'importatore deve inviare al Ministero l'attestazione di idoneità di cui al comma 3, unitamente alla richiesta di importazione. Il Ministero, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, emette autorizzazione con validità di un anno all'importazione e all'immissione in libera pratica; informa, altresì, la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea circa il nome del Paese terzo da cui importa, i prodotti e le modalità di produzione e di ispezione, nonché le garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di tali modalità.
      5. Il Ministero, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'attestazione di idoneità da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di chiedere il riesame degli elementi informativi di cui al comma 3.
      6. Dei provvedimenti di autorizzazione e di immissione in libera pratica di cui al comma 4 è data pubblicità legale mediante inserimento in un'apposita raccolta tenuta presso il Ministero. Gli stessi provvedimenti sono altresì comunicati alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale dell'importatore.

Art. 31.
(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

      1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni del settore dell'agricoltura biologica relative alla normativa e alla politica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), attraverso il sito web «www.sinab.it.».
      2. Il SINAB è il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica realizzato dal Ministero, che mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 3 i dati disponibili a livello nazionale, regionale e locale, nonché servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura

 

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biologica italiana, servizi di centro documentale e sportello d'informazione per il pubblico.
      3. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.
(Ristorazione collettiva).

      1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta,» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private che in regime di convenzione gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta. Per i servizi di ristorazione prescolastica e per i servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,».

Art. 33.
(Aree verdi pubbliche).

      1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, e in particolare dei minori in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dalla presente legge.

 

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Art. 34.
(Semplificazione delle procedure).

      1. I provvedimenti attuativi della presente legge sono ispirati alla semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo:

          a) ai distretti biologici di cui all'articolo 4: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione;

          b) alla presenza di intese di filiera di cui all'articolo 6: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare, anche su iniziativa delle organizzazioni interessate, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa degli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

      2. Le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 35.
(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3 anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'articolo 23 aventi le caratteristiche di certezza e di univocità del datore delle stesse informazioni possono essere inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3.

 

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Art. 36.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, con esclusione dei decreti previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 20, è acquisito anche il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5, che deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.

Art. 37.
(Norma finanziaria).

      1. Gli importi previsti a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, versati dai soggetti individuati dal medesimo articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base del Ministero, che li destina a programmi di sviluppo del sistema di vigilanza di cui all'articolo 27. La ripartizione dei proventi e le modalità di spesa sono decise con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 38.
(Norma di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 39.
(Norma transitoria).

      1. Salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni

 

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del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2.
      2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 19, 20, comma 1, 24 e 29 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.
(Norma finale).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
      2. A tutte le funzioni attribuite dalla presente legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.