1. La presente legge ha lo scopo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di garantire la biodiversità e di assicurare la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. L'agricoltura biologica ha l'obiettivo di:
a) produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali;
b) tutelare la biodiversità agricola e naturale e il paesaggio;
c) contribuire al benessere degli animali, alla fertilità dei suoli e alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, favorendo in tale modo la riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, la conservazione e il risanamento ambientale, nonché l'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.
2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, ivi compresa la vigilanza. Il Ministero, inoltre, è l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento, nonché del regolamento (CE) n. 223/2003 della Com- missione, del 5 febbraio 2003, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura di cui ai regolamenti comunitari indicati nel comma 1.
1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumano carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
2. I distretti biologici, nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», definisce, con proprio decreto, d'intesa con
1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti all'attuazione della presente legge, presso il Ministero continua a operare il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Comitato consultivo di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito alle tematiche tecniche e alle questioni inerenti all'agricoltura biologica.
3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato consultivo di cui al comma 1 e con apposito decreto del Ministro, possono essere costituite commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.
4. La partecipazione al Comitato consultivo di cui al comma 1 e alle commissioni tecniche costituite ai sensi del comma 3 non comporta attribuzione di compensi.
1. Tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive dell'agricoltura biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica.
2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere le opportune iniziative per promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto.
1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dalla relativa normativa di attuazione.
1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui al regolamento è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge. Quando nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico», «acquacoltura biologica» e «apicoltura biologica» sono considerati equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica.
1. È istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.
2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.
1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e di promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, il Ministero, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione che mettano in rilievo le caratteristiche
1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.
1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione del vino da agricoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
1. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere
1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi negli agroecosistemi locali da almeno venticinque anni, minacciati da erosione genetica oppure non più coltivati sul territorio nazionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o di altri Paesi, o presso privati, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione, se non già iscritti nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito un apposito registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.
1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero, ai sensi
1. Gli operatori, come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e che si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero.
1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.
a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;
b) alle modifiche degli atti e della documentazione presentati per la richiesta di autorizzazione.
6. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.
1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal regolamento vigente e dalla presente legge secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato nella tariffa prevista dal comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza.
1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:
a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;
b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;
c) essere corredato da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;
d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.
2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.
3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani-tipo di controllo.
4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.
5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.
6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.
7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi curricula.
1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore entro
1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività e le successive variazioni alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia delle notifiche alle regioni o alle province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite delle pubbliche amministrazioni nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando prova allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma competente.
2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità del sistema di controllo e certificazione. L'organismo di
1. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo le categorie delle attività previste dal regolamento. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 23 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
2. L'iscrizione negli elenchi regionali individua gli operatori dell'agricoltura biologica riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 22, anche al fine di usufruire delle agevolazioni e delle provvidenze pubbliche.
3. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo.
5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.
1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.
a) trasmettere al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente, nonché l'elenco degli operatori controllati, che hanno notificato la propria attività e che sono stati riconosciuti idonei, previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento; entro il 31 marzo di ogni anno, eventuali integrazioni o modifiche all'elenco degli operatori controllati, previsto dal citato articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento;
b) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando tali dati per un periodo minimo di cinque anni;
c) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;
d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;
e) consegnare al Ministero, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione;
f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con scadenza da definire con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato
g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011, conservandone prova documentale;
h) dare immediatamente comunicazione al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle violazioni e delle relative sanzioni emesse in via definitiva nei confronti degli operatori.
3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.
1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni da applicare
1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, si attengono alle disposizioni previste dall'articolo 23 della presente legge. La notifica dell'inizio dell'attività è trasmessa al Ministero e copia della stessa è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo e certificazione autorizzato ai sensi dell'articolo 20, cui l'operatore fa dichiarazione di assoggettamento.
2. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Possono accedere all'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
3. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importazione,
1. In attesa dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge.
2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi ai sensi del regolamento è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale, il quale opera secondo le procedure stabilite dal Ministro con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un'attestazione di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione.
1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni del settore dell'agricoltura biologica relative alla normativa e alla politica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), attraverso il sito web «www.sinab.it.».
2. Il SINAB è il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica realizzato dal Ministero, che mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 3 i dati disponibili a livello nazionale, regionale e locale, nonché servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura
1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta,» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private che in regime di convenzione gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta. Per i servizi di ristorazione prescolastica e per i servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,».
1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, e in particolare dei minori in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dalla presente legge.
1. I provvedimenti attuativi della presente legge sono ispirati alla semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo:
a) ai distretti biologici di cui all'articolo 4: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione;
b) alla presenza di intese di filiera di cui all'articolo 6: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare, anche su iniziativa delle organizzazioni interessate, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa degli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.
2. Le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
1. Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3 anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'articolo 23 aventi le caratteristiche di certezza e di univocità del datore delle stesse informazioni possono essere inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3.
1. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, con esclusione dei decreti previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 20, è acquisito anche il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5, che deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.
1. Gli importi previsti a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, versati dai soggetti individuati dal medesimo articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base del Ministero, che li destina a programmi di sviluppo del sistema di vigilanza di cui all'articolo 27. La ripartizione dei proventi e le modalità di spesa sono decise con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
2. A tutte le funzioni attribuite dalla presente legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.